Detrazione fiscale

Il decreto in materia di detrazioni fiscali è in corso di aggiornamento; le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Si invita pertanto a fare riferimento alle fonti istituzionali per eventuali aggiornamenti.

Il Bonus Casa è un incentivo fiscale previsto dalla normativa italiana per interventi di ristrutturazione edilizia, che comprende anche l'installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, come stufe e caldaie a legna o pellet. Questo incentivo permette di recuperare il 50% (nel caso di intervento realizzato nell'abitazione principale) o il 36% (in tutti gli altri casi) delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di questi prodotti tramite una detrazione fiscale sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

L'incentivo copre l'acquisto e l'installazione di stufe, caminetti e caldaie a biomassa, che utilizzano legna o pellet come combustibile, in quanto interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.

Il prodotto installato deve rispettare le normative vigenti in materia di efficienza energetica e di emissioni inquinanti. Per poter usufruire della detrazione, è necessario che l'apparecchio abbia una certificazione che ne attesti il rispetto delle soglie di rendimento e di emissioni stabilite dalla legislazione italiana ed europea. In particolare i prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell'impianto a biomassa, sia i costi per l'installazione, eventuali opere murarie collegate, e l'acquisto di accessori necessari al funzionamento dell’impianto (come tubi di scarico, canne fumarie, ecc.).

Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni fiscali variano in base all'intervento alla tipologia dell’immobile oggetto di interventi: il 50% per interventi nell’abitazione principale e il 36% per le altre tipologie di immobili. Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati.

I prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali, e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell’impianto a biomassa, sia i costi per l’installazione, lo smontaggio del vecchio impianto, l'installazione delle nuove apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto e le relative prestazioni professionali.

Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.

Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.